Etichettatura ambientale: le nuove disposizioni
Dal 1 gennaio 2023 in Italia entrerà in vigore l’obbligo di etichettatura ambientale su tutti i tipi di imballaggi.
Decreto Legislativo 116/2020, art.3, c.3, lettera c):
“Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati […] per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio […]. I produttori hanno, altresì l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”.
Il sistema alla base della Decisione 97/129/CE prevede una numerazione e delle abbreviazioni differenti a seconda della natura dei materiali di imballaggio, ad esempio, l’indicazione corretta per il cloruro di polivinile è PVC 3.
Ma facciamo un passo indietro: cosa si intende per “imballaggio”?
Secondo la direttiva 94/62/CE, art. 3 gli imballaggi sono: “tutti i prodotti composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione.”
Prendiamo per esempio l’acqua, dov’è contenuta? Negli imballi!
1. L’imballaggio primario: è ciò che contiene il prodotto, nel nostro caso la bottiglia che contiene l’acqua;
2. L’imballaggio secondario: è ciò che contiene il contenitore del prodotto, cioè la confezione che contiene le bottiglie d’acqua;
3. L’imballaggio terziario: è la struttura che contiene le confezioni e cioè il bancale dove vengono posizionate le casse d’acqua.
Le informazioni da inserire nell’etichettatura
Ogni azienda è libera di riportare le indicazioni nella forma grafica, nella posizione e nell’ordine che preferisce ma non possono essere tralasciati i contenuti riguardanti:
- L’identificazione del materiale, secondo la codifica definita dalla Decisione 97/129/CE;
- La famiglia di materiale di riferimento (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro);
- L’indicazione sul tipo di raccolta (differenziata o indifferenziata).
In aggiunta a queste informazioni, il produttore può scegliere se riportate anche ulteriori dettagli, quali:
- La tipologia di imballaggio (bottiglia, flacone, barattolo, ecc.), descritta per esteso o tramite rappresentazione grafica;
- Le indicazioni per guidare il consumatore verso una raccolta differenziata di qualità;
- Le caratteristiche ambientali dell’imballaggio (es. adesione a CONAI e/o ad altri Consorzi di filiera, asserzione di riciclabilità, asserzione di contenuto di riciclato, ecc.)
Dove riportare l’etichettatura?
La scelta migliore è apporre l’etichetta su ciascuna componente separabile dell’imballaggio o in alternativa:
- Riportare il codice identificativo come da Decisione 129/97/CE su ciascuna componente separabile e le altre informazioni sul corpo principale o sulla componente che rende meglio visibile le caratteristiche al consumatore;
- Riportare il codice identificativo come da Decisione 129/97/CE e le altre informazione sul corpo principale o sulla componente che rende meglio visibile le caratteristiche al consumatore.
Sanzioni e provvedimenti
In caso di violazione degli obblighi previsti (tra cui la marcatura degli imballaggi) verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria ma, gli operatori del settore, avranno modo di commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura già immessi in commercio o già provvisti di etichetta fino ad esaurimento scorte.
Come adeguarsi?
Per supportare le aziende nell’adempimento dei nuovi obblighi di etichettatura ambientale Tradex offre come soluzione la marcatura Inkjet e la codifica Laser, in grado di sfruttare tecnologie differenti a seconda del tipo di materiale, e le stampanti di etichette adesive a trasferimento termico o a colori da applicare sul packaging prodotto.
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