Etichettatura cosmetici: regole e informazioni obbligatorie
Per le aziende cosmetiche, gestire correttamente etichette e marcature significa coordinare requisiti normativi, caratteristiche del packaging e informazioni variabili di prodotto. Un’attività che coinvolge sia la conformità delle indicazioni sia la scelta di soluzioni adatte alla produzione e ai diversi supporti.
L’etichettatura dei cosmetici richiede una gestione precisa delle informazioni che accompagnano il prodotto, dalla composizione alle precauzioni d’uso. Requisiti che riguardano direttamente anche il packaging e che devono essere aggiornati in base alla normativa di settore.
L’etichetta rappresenta il principale strumento attraverso cui vengono fornite al consumatore le informazioni necessarie per conoscere le caratteristiche del cosmetico e utilizzarlo correttamente.
Ingredienti, quantità, durata, precauzioni, funzione e numero di lotto sono alcuni degli elementi da gestire. A questi si aggiungono oggi i nuovi requisiti relativi alle fragranze allergizzanti, che hanno ulteriormente ampliato le informazioni da considerare nella realizzazione delle etichette.

Regolamento e requisiti per l’etichettatura dei prodotti cosmetici
I cosmetici sono costituiti da sostanze o miscele e rientrano quindi, per loro natura, nel più ampio ambito dei prodotti chimici. Tuttavia, per i prodotti cosmetici finiti destinati ai consumatori, il Regolamento CLP non si applica e si segue la normativa specifica prevista dal Regolamento (CE) n.1223/2009 sui prodotti cosmetici.
In particolare, l’articolo 19 stabilisce quali informazioni devono figurare sul recipiente e sull’imballaggio del prodotto cosmetico. Le indicazioni devono essere riportate in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili.
Per i prodotti immessi sul mercato italiano devono inoltre essere rispettati specifici requisiti relativi alla lingua. È possibile utilizzare etichette multilingua, ma alcune informazioni devono comparire obbligatoriamente anche in italiano.
Una corretta etichettatura deve quindi tenere conto non soltanto di quali informazioni inserire, ma anche di come renderle disponibili al consumatore in modo chiaro e conforme.
Quali informazioni deve contenere l’etichetta di un cosmetico?
L’etichetta di un prodotto cosmetico deve riportare una serie di informazioni obbligatorie, necessarie per identificare correttamente il prodotto e fornire al consumatore indicazioni chiare sul suo utilizzo e la sua sicurezza. In particolare, devono essere presenti:
- Nome e indirizzo della Persona Responsabile: devono essere indicati il nome o la ragione sociale e l’indirizzo. Per i prodotti importati deve essere specificato anche il paese di origine
- Contenuto nominale: deve essere indicata la quantità di prodotto presente al momento del confezionamento, espressa in peso o in volume, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa
- Data di durata minima o PAO (Period After Opening): deve essere indicato il periodo entro il quale il cosmetico può essere utilizzato in sicurezza. Per i prodotti con una durata minima superiore a 30 mesi viene utilizzato il PAO, che indica per quanto tempo il prodotto può essere utilizzato dopo l’apertura
- Precauzioni particolari per l’impiego: devono essere riportate le eventuali avvertenze e precauzioni previste per il corretto utilizzo del cosmetico, comprese quelle applicabili ai prodotti destinati all’uso professionale
- Numero di lotto: deve essere presente il numero del lotto di fabbricazione oppure un altro riferimento che permetta di identificare la specifica produzione
- Funzione del prodotto cosmetico: deve essere indicata quando non risulta chiaramente dalla presentazione del prodotto
- Elenco degli ingredienti: deve essere preceduto dalla parola “ingredients”. Gli ingredienti sono generalmente riportati in ordine decrescente di peso al momento dell’incorporazione; quelli presenti in concentrazioni inferiori all’1% possono essere indicati in ordine diverso dopo quelli presenti in quantità superiori

Etichette multilingua e confezioni di piccole dimensioni
Le caratteristiche del packaging possono influire anche sul modo in cui vengono riportate le informazioni obbligatorie.
Nel caso di un’etichetta multilingua destinata anche al mercato italiano, le indicazioni previste dalla normativa devono essere disponibili in italiano secondo i requisiti applicabili.
Quando invece le dimensioni ridotte del contenitore, o altri motivi pratici, non consentono di riportare direttamente tutte le informazioni obbligatorie, è possibile utilizzare una fascetta, un cartellino o un foglio di istruzioni allegato al prodotto.
In questi casi, le precauzioni particolari per l’impiego e l’elenco degli ingredienti possono essere riportati sul supporto allegato, mentre sul prodotto deve comparire il simbolo previsto che segnala al consumatore la presenza delle informazioni aggiuntive.
Per alcuni prodotti di dimensioni particolarmente ridotte, quando non è materialmente possibile riportare l’elenco degli ingredienti sul prodotto o su un supporto allegato, le informazioni possono essere esposte nelle immediate vicinanze del contenitore in cui il cosmetico viene presentato per la vendita.
Allergeni nei cosmetici: cosa è cambiato nel 2026
Tra gli aspetti più recenti nell’etichettatura dei cosmetici rientra l’indicazione delle fragranze allergizzanti.
Il Regolamento (UE) 2023/1545 della Commissione, del 26 luglio 2023, ha modificato l’Allegato III del Regolamento (CE) n. 1223/2009, ampliando significativamente le sostanze soggette all’indicazione individuale in etichetta.
La modifica ha introdotto requisiti specifici per 56 fragranze allergizzanti aggiuntive e ha aggiornato alcune delle voci già presenti. Questo significa che un cosmetico può oggi richiedere un elenco degli ingredienti più articolato rispetto al passato anche senza una modifica della formulazione, semplicemente perché aumenta il numero di sostanze che devono essere considerate e, quando necessario, dichiarate singolarmente.

Le scadenze del 2026 e del 2028
Il Regolamento (UE) 2023/1545 ha previsto un periodo transitorio per consentire agli operatori economici di adeguare prodotti, etichette e confezioni.
La prima scadenza, il 31 luglio 2026, è ormai trascorsa: da quella data i prodotti cosmetici non conformi ai nuovi requisiti relativi alle fragranze allergizzanti non possono più essere immessi sul mercato dell’Unione Europea.
I prodotti già immessi sul mercato prima di tale data possono invece continuare a essere messi a disposizione fino al 31 luglio 2028.
Per le aziende che gestiscono numerose referenze, il periodo transitorio richiede quindi attenzione sia per le nuove produzioni sia per la gestione dei prodotti già presenti sul mercato.
Etichettatura e marcatura dei prodotti cosmetici
Oltre alle informazioni stampate sull’etichetta, il packaging cosmetico può richiedere la gestione di dati identificativi e variabili, come il numero di lotto.
Per riportare queste informazioni sul prodotto o sulla confezione possono essere utilizzate diverse tecnologie, da scegliere in funzione del supporto, dello spazio disponibile e delle caratteristiche dell’applicazione.
Tra queste rientrano i sistemi a getto d’inchiostro, le soluzioni di etichettatura e la marcatura laser. La tecnologia deve permettere di ottenere una marcatura leggibile e adeguata alle caratteristiche del packaging, integrandosi con le esigenze della linea produttiva e con le informazioni che devono essere riportate sul prodotto.

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FAQ
Qual è la normativa di riferimento per l’etichettatura dei cosmetici?
Il principale riferimento è il Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici. In particolare, l’articolo 19 stabilisce le informazioni che devono essere riportate sul recipiente e sull’imballaggio.
Quali informazioni sono obbligatorie sull’etichetta di un cosmetico?
Tra le principali informazioni rientrano il nome e l’indirizzo della persona responsabile, il contenuto nominale, la durata minima o il PAO, le precauzioni per l’impiego, il numero di lotto, la funzione del cosmetico e l’elenco degli ingredienti.
Cosa cambia nel 2026 per gli allergeni nei cosmetici?
Il Regolamento (UE) 2023/1545 ha introdotto requisiti di indicazione individuale per 56 fragranze allergizzanti aggiuntive. Dal 31 luglio 2026, i prodotti non conformi alle nuove disposizioni non possono più essere immessi sul mercato UE.
Come fare se il packaging è troppo piccolo per riportare tutte le informazioni?
Nei casi previsti dalla normativa, alcune informazioni possono essere riportate su una fascetta, un cartellino o un foglio di istruzioni allegato al prodotto, segnalato attraverso l’apposito simbolo.